trasparenza

Nell’ambito della riforma del Terzo settore è istituito il Registro Unico Nazionale (degli enti) del Terzo settore, disciplinato in particolare, dal titolo VI, agli artt. 45 e ss., del d.lgs. 117/2017 e ancora...

Legge del 4 Agosto 2017 n.124 – articolo , commi 125-129: Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, Obbligo di pubblicità dei vantaggi economici percepiti dalla Pubblica Amministrazione:

In primo luogo si prevede che le associazioni di protezione ambientale e dei consumatori e degli utenti, nonchè le associazioni, onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici, sono tenute a pubblicare, nei propri siti, le informazioni relative alle sovvenzioni ricevute superiori a 10.000 euro.

Questo per avere massima trasparenza e informazione nei confronti dei cittadini circa la destinazione delle risorse pubbliche.

Vanno pubblicizzati tutti i vantaggi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni di qualsiasi genere essi siano, anche di natura contrattualistica, anche di risorse strumentali (es. anche un bene dato in comodato d’uso) e anche il 5xmille; al superamento della soglia di 10.000 Euro.

Costituiscono oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni i sostegni a vario titolo ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti assimilati; si pensi non solo ai contributi e sovvenzioni ma anche ai casi nei quali le somme erogate dalla P.A. abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.

L’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.

Va utilizzato il criterio “di cassa” per cui non rileva la competenza cui si riferiscono i benefici ricevuti, ma la data in cui essi sono concretamente incassati.

Le informazioni vanno pubblicate entro il 28 febbraio di ogni anno, in riferimento all’anno precedente, sul proprio sito internet o in assenza di questo, su un portale digitale (ad esempio Facebook).